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DECRETO LEGISLATIVO MAGGIO 2011
Tariffe in vigore per gli impianti allacciati entro il:
31 AGOSTO 2011 (Pagina 32, prima tabella)
31 DICEMBRE 2011 (Pagina 32, seconda tabella)
3° CONTO ENERGIA
Il DM 6/8/2010 (Terzo Conto Energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/08/2010, è stato emanato per dare continuità al meccanismo di incentivazione in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici già avviato con i decreti del 28/07/2005, 06/02/2006 (Primo Conto Energia) e 19/02/2007 (Secondo Conto Energia). Possono usufruire degli incentivi definiti nel provvedimento tutti gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2010 a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti a quattro specifiche categorie:
- gli impianti fotovoltaici ("su edifici" o "altri impianti");
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- gli impianti fotovoltaici a concentrazione;
- gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.
Per ogni categoria è stato definito un limite di potenza incentivabile:
- 3000 MW per gli impianti fotovoltaici;
- 300 MW per gli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente con caratteristiche innovative;
- 200 MW per gli impianti fotovoltaici a concentrazione.
Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione le tariffe sono applicabili a partire dal 25/08/2010, data di entrata in vigore del Decreto. Non è stata riservata capacità da incentivare per gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, per i quali è atteso un successivo provvedimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela dl Territorio e del Mare (MATTM), che ne definirà i criteri e le modalità per l'incentivazione.
Gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici valgono a partire dalla data di entrata in esercizio per un periodo di 20 anni, la tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali interruzioni dovute a problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.
In caso di esaurimento della disponibilità di potenza incentivabile è previsto un periodo di moratoria di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento del limite, comunicato dal GSE sul proprio sito internet.
Il GSE è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.